1. Nei procedimenti di adottabilità dei minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato. Nell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre all'invito a nominare un difensore di fiducia e all'avviso che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio. Con lo stesso atto è nominato un curatore del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse.
2. Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3. La scelta del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
4. Ciascun Consiglio dell'Ordine degli avvocati predispone e aggiorna, almeno ogni biennio, l'elenco alfabetico degli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 in possesso di specifiche competenze in materia di diritto minorile e di famiglia, idonei e disponibili ad assumere la difesa d'ufficio, e lo comunica al presidente del